PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE
PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

mercoledì 11 gennaio 2012

MOTIVI AGGIUNTI RICORSO PROGETTO MARINELLA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA LIGURIA
Motivi aggiunti
anche ai sensi dell'art. 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205
nel ricorso R.G.R. n. 721/2007
del COMITATO CITTADINO DI BOCCA DI MAGRA, con sede in
Bocca di Magra, Via S. Croce n. 1, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore Alberto Bertogli, nato a Milano il
24.06.1934, residente in Bocca di Magra (Ameglia), Via Santa Croce
n. 1, Cod. Fisc.: BRT LRT 34H24 F205B; delle ASSOCIAZIONI VERDI
AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente con decreto del 29 marzo 1994, con sede in Roma, Via
Flaminia, n. 53, in persona del legale rappresentante pro tempore Sen.
Guido Pollice; "ITALIA NOSTRA" Onlus, con sede in Roma, Via
Porpora n. 22, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, Dott. Giovanni Losavio; ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF, con sede in Roma, Via
Po n. 25/c, in persona del Vicepresidente e legale rappresentante pro
tempore Avv. Stefano Leoni e dei COMITATI SPEZZINI PER LA
SALUTE E L’AMBIENTE Onlus, con sede in La Spezia, Piazza IV
Novembre n. 30 – Pitelli – Cod. Fisc.: 01071870115, in persona del
Vice Presidente e legale rappresentante pro tempore Passalacqua
Monica, nata alla Spezia il 21.10.1958, residente in Arcola, Via dal
Monte n. 29, tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Bartolomeo
Bosco 31/4, presso lo studio dell’Avv. Prof. Daniele Granara, che li
1
rappresenta e li difende, giusta mandato a margine del ricorso
introduttivo,
contro
Provincia della Spezia, in persona del Presidente in carica,
Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica,
Ente Parco di Montemarcello Magra, in persona del Presidente in
carica,
Comune di Ameglia, in persona del Sindaco in carica,
Comune di Sarzana, in persona del Sindaco in carica,
Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
e nei confronti di
Società Marinella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, con sede in Sarzana, Via della Chiesa n. 16
per l’annullamento
della Deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 27.11.2009,
avente ad oggetto
“Approvazione della variante normativa al Piano del Parco di
Montemarcello-Magra, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 12/1995 e s.m.”
e per l’annullamento
di ogni atto presupposto, preparatorio, inerente, conseguente e/o
comunque connesso, ed in particolare:
- della Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello –
Magra n. 37 del 12.07.2007, avente ad oggetto la proposta di variante
2
normativa degli artt. 69 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del
Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile alla Componente
1/20 del “Polo Nautico” di Fiumaretta (Allegato n. 1 alla Deliberazione
della Giunta regionale impugnata) ;
- del Voto n. 5 del 24.11.2009 del Comitato Tecnico Regionale per il
Territorio, Adunanza Generale (Allegato n. 2 alla Deliberazione della
Giunta regionale impugnata);
- della Relazione istruttoria allegata al Voto n. 5 del 24.11.2009 del
Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, Adunanza Generale
(Allegato n. 3 alla Deliberazione della Giunta regionale impugnata);
- della Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello –
Magra n. 56 del 28.11.2007, recante parere favorevole alla variante
approvata con la Deliberazione n. 37/2007 e trasmissione degli atti alla
Regione;
- della nota dell’Ente Parco di Montemarcello – Magra prot. n. 3673 del
10.12.2007, recante la documentazione relativa alla variante in
oggetto;
- la specificazione progettuale del Masterplan 2007 presentata dalla
Società Marinella in date 3.07.2009 e 3.10.2009;
- la nota del Dipartimento Ambiente in data 4.11.2009, n. 30194,
avente ad oggetto la comunicazione degli esiti degli studi
sull’intrusione salina, non ostativi alla realizzazione della variante.
* * *
PREMESSE IN FATTO
1) Il Comitato cittadino di Bocca di Magra, istituito nell’agosto 2005, è
3
composto da cittadini di Bocca di Magra ed è volto alla salvaguardia
dell’ambiente e del territorio.
Dal 2005 ad oggi ha svolto un’intensa attività volta ad impedire la
realizzazione di opere che coinvolgono la sponda sinistra del Magra,
nonché quelle di messa in sicurezza sia di Bocca di Magra sia di
Fiumaretta, evidenziando le numerose criticità del cd. Progetto
Marinella presentato nell’agosto 2004.
L'Associazione Verdi Ambiente e Società e l'Onlus "Italia Nostra" sono
associazioni riconosciute a carattere nazionale, con il fine di tutelare i
valori paesistici, ambientali, architettonici, storici e culturali del Paese e
sono legittimate ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986,
n. 349 e rappresentate nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art.
12 della legge medesima.
L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature è ente
morale riconosciuto con D.P.R. 4 aprile 1974, n. 493, che in armonia
con la missione del WWF internazionale, cui è affiliato, si propone per
l'Italia la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela
dell'ambiente ed è legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8
luglio 1986, n. 349 .
I Comitati Spezzini per la salute e l’ambiente si propongono come
obiettivo la tutela ambientale, naturalistica e paesistica del territorio
spezzino.
2) Il progetto Marinella consiste nella prospettata realizzazione di un
nuovo imponente insediamento residenziale, commerciale e nautico,
lesivo dell’eccezionale valore naturalistico e paesistico dell’area di
4
Marinella, immediatamente retrostante e latistante la foce del Fiume
Magra in territorio dei Comuni di Ameglia e Sarzana.
Si osserva peraltro che tale zona rientra tra i Siti di Importanza
Comunitaria liguri, identificato come IT 1343502.
Il sito si identifica per massima parte con il Parco Fluviale della Magra
che ora confluito nel Parco Naturale Regionale del "Magra e
Montemarcello" e rappresenta l'unico corso d'acqua di discreta portata
e con tratto fluviale non torrentizio, che mantenga, a livello regionale,
buone caratteristiche di naturalità. Alcune presenze floro-faunistiche
risultano importanti per la localizzazione di margini d'areale e per la
rarità a livello regionale. Gli habitat acquatici e l'intero territorio
costituiscono un importante area (la piu’ rilevante per la Liguria) di
sosta e di transito per i migratori. Il sito riveste anche un’importanza
notevolissima per la conservazione di numerose specie di anfibi. Il sito
ospita, oltre a specie ed habitat prioritari della direttiva 92/43 CEE, un
altissimo numero di taxa protetti ai sensi di direttive/convenzioni
internazionali, numerosi endemiti di particolare rilevanza e varie specie
di interesse nazionale/regionale. Nel sito trovasi anche Hydroscapha
gyrinoides, specie ad areale fortemente disgiunto, indicatrice di qualità
ambientale proposta dalla Regione Liguria per l’inserimento
nell’allegato II della 92/43 CEE.
Si tratta di un sito altamente vulnerabile e recentemente degradato
dalla canalizzazione e dalle arginature delle sponde. L'intensità del
disturbo sonoro causato dall'autostrada e quello della caccia
necessitano di interventi mitigatori.
5
In data 17 ottobre 2005, la Provincia convocava la prima Conferenza
Preliminare dei Servizi, nella quale gli Enti coinvolti redigevano un
documento di sintesi, dal quale emergevano le numerose criticità del
predetto progetto.
A tale riunione ne seguivano altre due, rispettivamente in data
19.01.2006 e 31.10.2006, volte a concordare con la Società Marinella
S.p.a. la presentazione una proposta coerente.
In data 13 febbraio 2007, si teneva la quarta riunione della Conferenza
dei Servizi Preliminare, in cui la Società Marinella illustrava il nuovo
Master Plan.
L’assenso di massima al progetto era espresso dagli Enti coinvolti con
i seguenti provvedimenti:
- dall’ Ente Parco di Montemarcello Magra, con deliberazione del
Consiglio dell’Ente n. 13 del 29.03.2007;
- dal Comune di Sarzana, con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 28 del 29.03.2007;
- dal Comune di Ameglia, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
5 del 31.03.2007
Inoltre, con Deliberazione n. 61 del 3.04.2007 il Consiglio Provinciale
deliberava di condividere di massima il Master Plan e il percorso
attuativo del “Progetto Marinella – Fiumaretta” e di autorizzare il
presidente alla firma degli atti conclusivi della Conferenza Preliminare.
In pari data, la Giunta Regionale con deliberazione n. 352, assentiva la
sottoscrizione della determinazione conclusiva relativa al predetto
progetto.
6
Quindi, la Conferenza di Servizi preliminare, convocata ai sensi
dell’art.14 bis della Legge n. 241/1990, in data 4 aprile 2007,
mediante documento conclusivo conosciuto dai ricorrenti nei giorni
scorsi, assumeva “la determinazione conclusiva in ordine agli elementi
portanti e caratterizzanti la proposta e l’ulteriore iter approvativo” e ciò
“condividendo di massima l’assetto urbanistico e i contenuti riportati
nel Master Plan” ed in particolare “il peso insediativo complessivo
espresso nei vari ambiti”, senza peraltro (ed illogicamente) intendere
saturata la capacità insediativa complessiva dei Comuni di Ameglia e
Sarzana (art. 1).
Sono stati previsti:
a) l’impegno da parte del Soggetto Attuatore Marinella S.p.a. a
realizzare “opere di infrastrutturazione generale relative ai vari ambiti
di intervento che compongono il Progetto Unitario Marinella –
Fiumaretta”, sommariamente elencate nell’art. 2 e riguardanti
l’urbanizzazione primaria e le reti infrastrutturali pubbliche, le aree a
verde pubblico e a parcheggio pubblico, i percorsi di fruizione nel
parco campagna, i sottoservizi, la nuova viabilità, i lavori di arginatura
per la messa in sicurezza del tratto focivo del Fiume Magra
limitatamente a stralcio da definire con successivo protocollo d’intesa,
e “quanto eventualmente emerso nelle procedure e valutazioni in
materia di conservazione della biodiversità”;
b) l’impegno, assistito da garanzia, da parte del Soggetto Attuatore a
“mantenere per almeno trenta anni la destinazione produttiva della
azienda agricola, a prevalente utilizzo zootecnico lattiero – caseario e
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dei terreni di cui essa dispone”, assicurando l’occupazione delle attuali
maestranze, “fatte salve le modifiche che verranno tempo per tempo
verificate e concordate in contraddittorio con le Amministrazioni
interessate ed alle quali le stesse non potranno irragionevolmente
opporsi” (cioè tutto e il contrario di tutto!) e a “garantire la permanenza
nel Borgo Storico di Marinella dei nuclei familiari ivi residenti …
nonché in edifici esistenti ed in nuove costruzioni di residenze in
regime sovvenzionato o convenzionato, o comunque di residenza
stabile”, garanzia estesa ai residenti dei casali di Fiumaretta (art. 2,
commi 4 e 5);
c) l’impegno sempre da parte di Marinella S.p.a., “al fine di
salvaguardare dall’erosione marina le attuali aree vicine alla costa…a
corrispondere ai Comuni di Sarzana e Ameglia rispettivamente Euro
749.707,20 ed Euro 329.040,00 quale quota di cofinanziamento a
carico dei due Comuni per la realizzazione delle opere di ripascimento
dell’arenile in corso” (art. 2, comma 6);
d) il riassetto e la riorganizzazione funzionale della fascia litorale
(spiagge e retrospiagge), tenendo conto “del progetto di ripascimento
in corso e degli emanandi piani di utilizzo demaniale (PUD) che
dovranno individuare per le aree pubbliche (Demanio Marittimo) la
possibilità di regolare l’uso mediante attribuzioni in concessione
(spiaggia libera attrezzata)”, il tutto “secondo condizioni che
consentano la ricollocazione e regolarizzazione delle attività
attualmente esistenti” (art. 3);
e) il recupero e il pieno utilizzo del complesso immobiliare “Colonia
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Olivetti” (art. 4);
f) l’impegno delle Amministrazioni intervenute ad attivare le
procedure necessarie per addivenire all’approvazione degli
interventi, per i quali erano previsti variante al Piano del Parco di
Montemarcello Magra secondo il procedimento ordinario ai sensi
dell’art. 18 della L.R. n. 12/1995 e successivo Accordo di
Pianificazione ex art. 57 della L.R. n. 36/1997, “ferma la necessità di
sottoporre alle pertinenti procedure di screening e di VIA le diverse fasi
previste dall’Accordo di Pianificazione che lo richiedano a norma della
legislazione vigente” (art. 5, comma 1);
g) l’impegno da parte della Regione Liguria “ad assicurare il più ampio
sostegno all’iniziativa”e “con riferimento ai settori di intervento quali il
social – housing, l’infrastrutturazione di area vasta e le opere di
arginatura di difesa del fiume Magra” a definire “in relazione alla
propria programmazione, con apposito Protocollo d’Intesa, le misure di
sostegno a proprio carico da attivare anche presso altri enti
competenti” (?) e da parte della Provincia a completare in
compartecipazione con il Comune di Ameglia le opere relative alla
litoranea che non risultano a carico della Società Marinella S.p.a (art.
5, comma 2);
h) richiamata la disponibilità del Soggetto Attuatore a realizzare le
opere di sicurezza idraulica da definire nell’apposito protocollo
d’intesa, l’impegno da parte della Provincia “a concludere nel più breve
tempo possibile l’iter approvativi della progettazione definitiva degli
interventi di sistemazione idraulica di prima fase finanziata su fondi
9
regionali di protezione civile e tuttora all’esame della conferenza dei
servizi” e da parte della Regione, “ad attivare, nell’ambito della
programmazione di settore, le idonee iniziative per reperire le risorse
finalizzate al cofinanziamento delle opere previste ai fini dell’attuazione
del progetto” (art. 6, commi 2 e 3).
Si precisa che ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4, la Conferenza di
Servizi preliminare “si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e
le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi
nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle
osservazioni dei privati sul progetto definitivo”.
Essendo la predetta deliberazione conferenziale, condizionante pur
nei limiti di cui sopra, manifestamente illegittima, errata, ingiusta e
dannosa, così come gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o
connessi, i Comitati e le Associazioni ambientaliste ricorrenti si
rivolgevano all’Ecc.mo Tribunale, per ottenerne il riparatorio
annullamento.
3) Sennonché, l’Amministrazione proseguiva indisturbata il
procedimento per addivenire alla realizzazione del nuovo imponente
insediamento residenziale, commerciale e nautico, sopra descritto e, a
tal fine, predisponeva la variante normativa del Piano del parco, ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 12/1995.
Pertanto, la variante normativa degli artt. 69 e 83 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile
alla Componente 1/20 del “Polo Nautico” di Fiumaretta, già proposta
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nel 2007 e gravata con il ricorso introduttivo, era approvata dal
Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello – Magra, con
Deliberazione n. 37 del 12.07.2007, ed otteneva il voto favorevole (n. 5
del 24.11.2009) del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio,
Adunanza Generale.
La Regione Liguria, con la gravata Deliberazione giuntale n. 41 del
27.11.2009, provvedeva ad approvare definitivamente la variante
medesima e la proponeva a sua volta al Consiglio per l’approvazione.
In particolare, la predetta variante prevede le seguenti modifiche
normative, già previste dalla Deliberazione del Consiglio dell’Ente n.
31 del 12 giugno 2007, impugnata con il ricorso introduttivo:
- all’art. 69, cambiamento della dicitura da “Area contigua a regime
speciale dei servizi della nautica” a “Area contigua a regime speciale
di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (AC – sf4)
“Parco Nautico della Magra”;
- all’art. 83, comma 4, eliminazione della frase: “L’applicazione di
tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la
trasformazione morfologica da terra ad acqua nell’area contigua
destinata unicamente alla realizzazione dei servizi alla nautica e
non alla realizzazione di specchi d’acqua” e aggiunta della frase:
“Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla
trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito se e
solo se coerente con le previsioni del Piano di Bacino, con le
normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità
(Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le
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problematiche legate al cuneo salino”.
Rispetto al 2007, è stata altresì aggiunta, dopo “consentito” e prima di
“se e solo se”, la frase: “esclusivamente se propedeutica alla
realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti
ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme”;
- all’art. 83, comma 6, aggiunta della frase: “In sede di approvazione
dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza
con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed
i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività
esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione
dei medesimi strumenti”.
* * *
La predetta variante normativa, approvata con la deliberazione
giuntale, in epigrafe indicata, è manifestamente illegittima, errata,
ingiusta e dannosa, così come gli atti preparatori, inerenti,
conseguenti e/o connessi, in epigrafe indicati, sicché i Comitati e le
Associazioni ambientaliste ricorrenti, ut supra domiciliati, rappresentati
e difesi, si rivolgono all’Ecc.mo Tribunale, per ottenerne il riparatorio
annullamento, proponendo i seguenti
MOTIVI AGGIUNTI
1) Illegittimità propria e/o derivata dall'illegittimità degli atti
impugnati con il ricorso R.G.R. n. 721/2007, in data 18.07.2007 e
depositato il 10.08.2007.
I vizi che inficiano i provvedimenti impugnati con il ricorso R.G.R. n.
721/2007, in data 18.07.2007 e depositato il 10.08.2007, si estendono
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in via propria e/o derivata alle Deliberazioni odiernamente impugnate,
che ne sono pertanto afflitte da inerente illegittimità.
Si richiamano in proposito tutte le censure già formulate con il predetto
ricorso R.G.R. n. 721/2007, in data 18.07.2007 e depositato il
10.08.2007, da intendersi estese al provvedimento odiernamente
impugnato e qui integralmente ritrascritte.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 bis della Legge 7
agosto 1990 n. 241 in relazione alla violazione degli artt. 2 e 12
della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, dell’art. 17 della L.R. 22
febbraio 1995 n. 12 e dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
Eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto, di
istruttoria e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca ed
estrinseca, illogicità ed irrazionalità manifeste, sotto ulteriore
profilo. Travisamento. Sviamento.
Come osservato in premessa e nel ricorso introduttivo, il Progetto
Marinella riguarda un’area sita all’interno del Parco naturale regionale
di Montemarcello – Magra, il cui Piano è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 41/2001.
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 394/1991, “i parchi
naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali
ed eventualmente da tratti di mari prospicienti la costa, di valore
naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una
o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli
assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali”.
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I virtù del successivo art. 12, la tutela di tali valori è perseguita
attraverso lo strumento del piano per il parco, che disciplina i seguenti
contenuti:
“a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o
parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione
relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare
riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori
di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale
del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio,
attività agrituristiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e
sull’ambiente naturale in genere”.
Specifica l’art. 17 della L.R. ligure n. 12/1995 che il Piano del Parco “è
strumento puntuale di disciplina e indirizzo per la gestione, la
valorizzazione e la fruizione dell’area protetta nei suoi vari aspetti
secondo le peculiarità in essa presenti” ed “è elaborato sulla base
di un apposito studio interdisciplinare e propedeutico volto tra l’altro
all’analisi delle interrelazioni tra i diversi aspetti che caratterizzano
l’area protetta nonché sulla base delle risultanze di apposite
consultazioni delle realtà locali”.
Il Piano “definisce norme d’uso e criteri di intervento, prevedendo in
particolare:
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a) l’organizzazione generale del territorio e in particolare la definizione
all’interno dei parchi naturali delle aree da classificare secondo la
suddivisione di cui all’articolo 20 della presente legge” (riserve
integrali; riserve generali orientate e aree di protezione; aree di
sviluppo), “nonché l’individuazione delle aree contigue di cui
all’articolo 32 della legge n. 394/1991 per le finalità ivi stabilite;
b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le
norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione per il
raggiungimento ed il mantenimento degli equilibri faunistici
sull’edificato e sulle attività economiche incidenti sull’assetto
ambientale dell’area;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare
riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;
d) un complesso organico di strutture attrezzate e servizi anche
costieri per l’organizzazione e la gestione della fruizione del parco a
fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo
economico compatibili;
e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per
l’elaborazione del regolamento di fruizione del parco;
f) ogni altra iniziativa utile o necessaria per assicurare il corretto uso
delle risorse ambientali del parco secondo le finalità istitutive”.
Come si è osservato, in sede di Conferenza preliminare, l’Ente Parco
di Montemarcello – Magra si è impegnato ad apportare variante al
Piano del Parco, per adeguarlo al Master Plan.
In altri termini, con incredibile inversione della regola in un ambito
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delicato, sensibile e prioritario come quello ambientale e paesistico,
tutelato tra i principi fondamentali dall’art. 9 Cost., non è il progetto
che si adegua al Piano del Parco, ma il Piano del Parco che si
adegua al progetto.
Si ricorda che la variante normativa, presentata nel 2007 ed approvata
con le Deliberazioni odiernamente gravate, prevede:
- all’art. 69, cambiamento della dicitura da “Area contigua a regime
speciale dei servizi della nautica” a “Area contigua a regime speciale
di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (AC – sf4)
“Parco Nautico della Magra”;
- all’art. 83, comma 6, aggiunta della frase: “In sede di approvazione
dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza
con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed
i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività
esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione
dei medesimi strumenti”;
- quanto, all’art. 83, comma 4, come osservato in premessa, la
variante normativa proposta nel 2007 e già gravata con il ricorso
introduttivo, prevedeva la seguente formulazione: “Un eventuale
interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione
morfologica di cui sopra potrà essere consentito se e solo se coerente
con le previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in
materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative
norme) e non incida negativamente con le problematiche legate al
cuneo salino”.
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La disposizione è stata ora integrata, dopo “consentito” e prima di “se
e solo se”, con la seguente frase: “esclusivamente se propedeutica
alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come
descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme”.
Pertanto, ferma restando la originariamente prevista eliminazione
della frase: “L’applicazione di tale meccanismo non deve in alcun
modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua
nell’area contigua destinata unicamente alla realizzazione dei
servizi alla nautica e non alla realizzazione di specchi d’acqua”, il
tenore finale della disposizione è il seguente: “Un eventuale
interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione
morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se
propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco
così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti
norme e se e solo se coerente con le previsioni del Piano di Bacino,
con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità
(Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le
problematiche legate al cuneo salino”.
Le disposizioni, che la versione aggiornata della variante di piano
intende richiamare, identificano le finalità e gli obiettivi, perseguiti dal
Piano del Parco, e precisamente:
“In relazione all’Assetto Ambientale di livello territoriale, il Piano
tutela:
a) il benessere psicofisico, prevenendo ogni forma d’inquinamento;
b) la diversità biologica e il patrimonio genetico;
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c) le acque della Magra, del Vara e dei loro affluenti, in termini di
risorsa, regimazione e qualità;
d) il suolo, per quanto riguarda sia la prevenzione che la bonifica da
fenomeni di inquinamento o degrado;
e) la qualità dell’aria;
f) il patrimonio floro-faunistico in funzione dell’equilibrio biologico
ambientale del territorio;
g) l’agricoltura in quanto insostituibile componente paesistico
ambientale ed ecologica dell’area protetta;
h) i boschi.
In relazione all’Assetto Idrogeomorfologico di livello territoriale, il
Piano tutela:
a) gli equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la dinamica morfologica naturale del fiume;
c) la stabilità dei versanti.
In relazione all’Assetto Insediativo di livello territoriale, il Piano
promuove forme di turismo sostenibile attraverso:
a) il miglioramento della ricettività turistica;
b) il recupero e la tutela del patrimonio edilizio ordinario e di valore
testimoniale;
c) lo sviluppo della fruizione attiva del Parco anche mediante la
realizzazione della rete sentieristica e dei percorsi ciclopedonali ed
equestri;
d) la riorganizzazione della nautica da diporto tramite:
- la conferma dell’attuale limite di navigabilità;
18
- la rilocalizzazione delle attività nautiche in regola con le disposizioni
di cui alla l.r. 17 giugno 1998 n. 21 “Disposizioni transitorie urgenti per
il Parco regionale naturale di Montemarcello-Magra” esistenti oltre la
linea di cui sopra;
- la realizzazione di un impianto nautico diportistico denominato
“Parco Nautico della Magra”.
In relazione al Settore produttivo, il Piano persegue:
a) la ricollocazione degli impianti di lavorazione inerti in siti esterni
all’area protetta.
b) la ri-ambientalizzazione e mitigazione d’impatto delle attività
produttive non rilocalizzabili e, comunque, laddove possibile per la
nautica e per gli impianti di frantumazione l'allontanamento dall'alveo e
dalle aree golenali”.
Anche alla luce della parziale nuova formulazione delle disposizioni
interessate, si ribadisce che la predetta modifica del Piano del Parco,
tesa a consentire l’introduzione nell’area tutelata dal Parco
dell’imponente insediamento residenziale, commerciale e nautico
proposto dalla Marinella S.p.a., contrasta con la stessa ragione
istitutiva del Parco di Montemarcello – Magra e con la protezione
dei valori naturalistici, ambientali, paesistici, artistici e culturali
che si propone, i quali, come emerge sia dalla Delibera della
Conferenza preliminare sia dalla successiva Deliberazione del
Consiglio dell’Ente, non hanno ricevuto alcuna considerazione.
Anzi, con la eliminazione nell’art. 83, comma 4, della frase sopra
riportata, tali preminenti interessi, di rango costituzionale, sono stati
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addirittura postergati all’interesse economico dell’insediamento, ovvero
eliminati da esso!
Al proposito, la contraddittorietà della variante approvata ed il
travisamento in cui è incorsa l’Amministrazione sono vieppiù evidenti,
alla luce delle Deliberazioni da ultimo approvate ed odiernamente
impugnate, che consentono “la trasformazione morfologica da terra ad
acqua nell'area Contigua […] esclusivamente se propedeutica alla
realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti
ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme” (sic!).
Infatti, non si comprende come possa essere propedeutico alla
realizzazione dei sopra riportati obietti del Piano del Parco un
intervento che incide sui valori fondanti del Piano stesso ed anzi li
snatura, subordinandoli al perseguimento dell’interesse economico
dell’insediamento, per la realizzazione del progetto Marinella.
La variante non è assistita dalla benché minima motivazione,
emergendo pertanto da un lato l’assoluta carenza di istruttoria e
dall’altro l’inesistenza di qualsiasi ragione che possa giustificare la
modifica operata.
Ciò è vieppiù illegittimo, ove si consideri che sono incisi gli stessi valori
fondanti del Parco, la cui tutela può essere modulata soltanto all’esito
di una rigorosa analisi scientifica, nella fattispecie del tutto assente.
A dimostrazione di ciò, non può che sottolinearsi la superficialità con la
quale è trattata la criticità della risalita dell’acqua di mare all’interno del
fiume Magra (cuneo salino) e al conseguente inquinamento delle falde
di acqua potabile, pericolo che sarebbe accentuato dal prospettato
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insediamento, con gravissimo danno, senza che siano state indicate le
relative precauzioni, salvo il generico ed inconsistente riferimento agli
obiettivi di tutela del Parco, assolutamente incompatibili con
l’intervento de quo.
Ne conseguono, sotto ogni profilo, i vizi rubricati.
* * *
P.Q.M.
Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, con la
vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ai sensi dell'art. 9, 5° comma, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m., si dichiara che i presenti motivi aggiunti non modificano il valore
della controversia di cui al ricorso R.G.R. n. 721/2007.
Genova, 25 gennaio 2010.
Avv. Prof. Daniele Granara
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RELAZIONE DI NOTIFICA
L’anno 2010 addì del mese di Gennaio, richiesto dal COMITATO
CITTADINO DI BOCCA DI MAGRA, in persona del legale
rappresentante pro tempore e dalle Onlus ASSOCIAZIONE VERDI
AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S., in persona del legale
rappresentante pro tempore, dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL
WORLD WIDE FUND FOR NATURE - WWF, in persona del legale
rappresentante pro tempore, “ITALIA NOSTRA” Onlus, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore e dai COMITATI
SPEZZINI PER LA SALUTE E L’AMBIENTE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, e per essi dall’Avv.
Prof. Daniele Granara, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto
all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Genova ho
notificato il suesteso ricorso al Provincia della Spezia, in persona del
Presidente in carica, alla Regione Liguria, in persona del Presidente
della Giunta Regionale in carica, all’Ente Parco di Montemarcello
Magra, in persona del Presidente in carica, al Comune di Ameglia, in
persona del Sindaco in carica, al Comune di Sarzana, in persona del
Sindaco in carica, all’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume
Magra, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Società
Marinella S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della
Liguria, in persona del Soprintendente pro tempore, ed al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
22
- quanto alla Provincia della Spezia, in persona del Presidente in
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piero Barbieri e Veronica
Allegri, al domicilio eletto in Genova, presso la Segreteria del T.A.R.
Liguria, Via dei Mille, n. 9, ivi consegnandone copia conforme
all’originale a mani di
- quanto alla Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gigliola Benghi
e Michela Sommariva, al domicilio eletto in Genova, presso il Settore
Avvocatura regionale, Via Fieschi, n. 15, ivi consegnandone copia
conforme all’originale a mani di,
- quanto all’Ente Parco di Montemarcello - Magra, in persona del
Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Spadoni,
al domicilio eletto in Genova, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria,
Via dei Mille, n. 9, ivi consegnandone copia conforme all’originale a
mani di
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- quanto al Comune di Ameglia (SP), in persona del Sindaco in carica,
al domicilio eletto in Genova, Via Macaggi, n. 21/5, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Cocchi, ivi consegnandone copia conforme all’originale
a mani di
- quanto al Comune di Sarzana (SP), in persona del Sindaco in carica,
al domicilio eletto in Genova, Via Macaggi, n. 21/5, presso lo studio
dell’Avv. Luigi Cocchi, ivi consegnandone copia conforme all’originale
a mani di
- quanto all’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Magra, in
persona del legale rappresentante pro tempore, alla sua sede in
Sarzana (SP), Via Paci, n. 2, ivi rimettendone copia conforme
all'originale a mezzo del Servizio Postale ai sensi di legge. CAP
19038.
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- quanto alla Società Marinella S.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv.
Piergiorgio Alberti e dall’Avv. Riccardo Maoli, al domicilio eletto presso
il loro studio in Genova, Via Corsica, n. 2/11, ivi consegnandone copia
conforme all'originale a mani di
- quanto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Liguria, in persona del Soprintendente pro tempore, al
suo domicilio eletto ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane, n. 2, ivi consegnandone
copia conforme all'originale a mani di
- quanto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al domicilio eletto ope legis,
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, ivi consegnandone copia conforme
all'originale a mani di
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