PER NOI SARA' SEMPRE E COMUNQUE UN DISASTRO AMBIENTALE

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PER NOI E' STATO E SARA' SEMPRE UN DISASTRO AMBIENTALE

lunedì 30 gennaio 2012

DELIBERA REGIONALE VARIANTE AL PIANO DI PARCO MONTEMARCELLO

CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell’adunanza del 3 agosto 2010
Seduta pubblica Sessione II ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 39

Presidente Rosario Monteleone
Consiglieri Segretari Francesco Bruzzone e Giacomo Conti

O.d.g. n. 121
Deliberazione n. 17
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE NORMATIVA AL PIANO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12 (RIORDINO DELLE AREE PROTETTE) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni, in particolare:

l’articolo 16, che individua nel piano del Parco e nel piano pluriennale socio-economico gli strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette;

gli articoli 17, 18, 20 nei quali sono indicati i contenuti fondamentali del piano del Parco e le relative procedure di approvazione e di revisione, prevedendo a tal fine che detto piano sia approvato dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa sulla base di una proposta della Giunta regionale;
Vista altresì la legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modifiche e integrazioni, che all’articolo 2 ha affidato al Comitato tecnico regionale per il territorio, in adunanza generale, il compito di esprimere il parere sui piani delle aree protette per la formulazione della proposta al Consiglio regionale – Assemblea legislativa sopra richiamata;
Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 3-4 agosto 2001 con la quale è stato approvato il vigente piano del Parco di Montemarcello Magra;
Rilevato che: 1

il vigente piano del Parco di Montemarcello Magra indica, quale obiettivo strategico da conseguire, il riordino generale degli approdi e delle infrastrutture a servizio della nautica da diporto collocati lungo le sponde del fiume Magra;

che detto piano prevede, in particolare, fra le opere volte a conseguire tale obiettivo, la realizzazione di un “Polo nautico” collocato nella sponda sinistra in località Fiumaretta in Comune di Ameglia, ed interessante le due seguenti zone di piano:

“componente 1/21”, appartenente al parco naturale e classificata come “Area di sviluppo degli impianti e delle attrezzature per la nautica (AS-sf4)” di cui all’articolo 68 delle “Norme del piano”;

“componente 1/20”, limitrofa alla precedente e separata dalla strada provinciale di Bocca di Magra, esterna al parco naturale e classificata come “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (AC-sf4)” di cui all’articolo 69 delle “Norme del piano”;

il “Polo nautico”, come delineato nell’articolo 83 delle “Norme del piano”, prevede la formazione di una darsena capace di ospitare fino ad un massimo di n. 831 “PE12 - posti barca equivalenti”, secondo lo standard del vigente Piano territoriale della Costa, e la realizzazione delle strutture di servizio a corredo di tale approdo;

l’articolo 83, comma 4, delle “Norme del piano” limita la possibilità di trasformazione da terra ad acqua alla sola componente 1/21;

la società “Marinella spa” in data 3 agosto 2004 ha presentato, per l’approvazione mediante procedimento concertativo, un progetto complessivo riguardante la valorizzazione delle aree di proprietà comprese fra le località Fiumaretta e Marinella del Comune di Ameglia, progetto di cui era parte anche la realizzazione del “Polo nautico” sopra richiamato;

al termine di un lungo e complesso iter istruttorio, in data 4 aprile 2007 i soggetti partecipanti alla Conferenza dei servizi - Regione Liguria, Provincia della Spezia, Ente parco, Comuni di Ameglia e Sarzana, Società “Marinella Spa” – hanno concluso la fase preliminare con la sottoscrizione di un documento nel quale si esprime una prima condivisione di massima del progetto, così come rielaborato dalla società proponente (Masterplan 2007), e si individuano gli adempimenti a carico della medesima proponente, nonché l’iter procedurale per dare avvio ad un accordo di pianificazione;

in particolare, la Regione Liguria e l’Ente parco hanno espresso il proprio, condizionato, assenso alla sottoscrizione del citato documento rispettivamente con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007 n. 352 e con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 13 del 29 marzo 2007;

che lo stesso Ente parco, in tale occasione, si impegnava ad adottare alcuni adeguamenti alla normativa del proprio piano, in modo da non escludere a priori alcune soluzioni prefigurate nel Masterplan 2007 risultate in contrasto con il piano del parco vigente;
Viste:
la deliberazione del Consiglio dell’Ente parco di Montemarcello Magra n. 37 del 12 luglio 2007 con la quale, in attuazione degli impegni sopra ricordati, è stata adottata, ai sensi dell’articolo 18 2
della l.r. 12/1995 e successive modificazioni, una proposta di modifica degli articoli 69 e 83 delle norme tecniche di attuazione del piano del Parco, riguardanti la normativa applicabile alla Componente 1/20 del “Polo Nautico” di Fiumaretta;
la deliberazione del medesimo Consiglio n. 56 del 28 novembre 2007 con la quale, a conclusione del previsto iter di pubblicazione, l’Ente parco esprime il proprio parere in merito alle osservazioni pervenute e dispone la trasmissione degli atti alla Regione per l’approvazione della variante al piano così adottata;
la documentazione relativa alla variante pervenuta in allegato alla nota dell’Ente parco del 10 dicembre 2007, documentazione consistente nelle deliberazioni del Consiglio del parco e della Comunità del parco assunte ai fini dell’adozione della variante, nelle osservazioni presentate all’ente parco e nelle relative controdeduzioni formulate da tale ente;
la specificazione dell’ipotesi progettuale del comparto della “Marina di Fiumaretta” del Masterplan 2007 presentata dalla Società Marinella in data 3 luglio 2009 e la sua successiva integrazione in data 3 ottobre 2009, contenente l’aggiornamento delle analisi compiute su commissione della medesima Società sull’intrusione salina rispetto alla nuova ipotesi progettuale;
la nota del Dipartimento Ambiente del 4 novembre 2009 n. 30194 con la quale:

si comunicano gli esiti di altri studi sull’intrusione salina commissionati dalla stessa Regione Liguria nell’ambito di un Programma di azione locale in collaborazione con il Ministero dell’ambiente;

si precisa che detti studi regionali non risultano ostativi all’ulteriore corso della variante al piano del Parco;

si segnala che la procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) dovrà essere avviata in sede di accordo di pianificazione sul complesso degli interventi previsti nel Masterplan successivamente all’approvazione della medesima variante;
Visti inoltre:

il testo della variante normativa, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato n. 1);

il voto 24 novembre 2009 n. 5 del Comitato tecnico regionale per il territorio, in adunanza generale, allegato anch’esso alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);

la relazione istruttoria allegata al suddetto voto, predisposta dal Servizio Parchi e Aree Protette, allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 3);
Considerato che:

l’adozione della variante al piano del Parco di Montemarcello Magra di cui alla citata deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n: 37 è avvenuta in conformità alle disposizioni della l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni e dello statuto dell’Ente parco;
3

detta variante consiste in una nuova formulazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 83 delle norme tecniche di attuazione del piano, nonché della modifica della sola rubrica dell’articolo 69;

in particolare, nel comma 4 dell’articolo 83, la disposizione che precluderebbe la trasformazione morfologica da terra ad acqua della componente 1/20 (Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica - AC-sf4) viene così modificata “Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”;

la variante discende dalla necessità di poter prefigurare e di comparare, sulla base di tutti gli approfondimenti necessari, anche scenari ulteriori rispetto a quello delineato nel piano, che al momento della sua concreta traduzione progettuale si è rivelato essere di difficile realizzazione sotto diversi fattori;

la variante non modifica i parametri previsti nelle tabelle 1 e 2 dell’articolo 83 delle norme del piano, ed in particolare quelli relativi al dimensionamento della darsena ed alla sua capacità di ospitare un massimo di n. 831 “posti barca equivalenti”, 100 dei quali destinati alla ricollocazione di posti barca attualmente presenti in ambiti non conformi con il piano del parco;

la variante risulta coerente con l’obiettivo strategico perseguito dal piano del Parco di riorganizzare e riordinare il settore degli approdi e dei servizi in genere della nautica da diporto lungo le rive del fiume Magra, unificati sotto la denominazione di “Parco nautico della Magra”, classificato come porto con funzione turistica da diporto di categoria II - classe III di cui alla legge 84/1994 (porto a rilevanza regionale ed interregionale);

peraltro, come espressamente indicato nella nuova formulazione del comma 4 dell’articolo 83 sopra richiamata, l’eventuale prolungamento di una darsena oltre la strada che separa le Componenti 1/20 e 1/21 resta subordinato al positivo esito rispetto ad altri, determinanti aspetti, quali quelli relativi al piano di bacino, alla tutela del paesaggio, alla tutela della biodiversità in relazione al Sito di interesse comunitario presente nelle aree interessate dal Polo nautico, alla problematica del cuneo salino, per quanto appaiano non ostativi i primi rilievi aggiornati, aspetti che meglio potranno essere approfonditi in sede di valutazione ambientale strategica nella fase di avvio del previsto accordo di pianificazione;
Ritenuto:

di condividere la variante adottata dall’Ente parco per le considerazioni sopra enunciate, ed in particolare perché tale variante è coerente con l’obiettivo strategico del riassetto fluviale perseguito dal piano del Parco e con gli esiti sottoscritti dalla Regione nel citato documento conclusivo della Conferenza preliminare dei Servizi del 4 luglio 2007, ed è compatibile inoltre con i dati aggiornati sull’intrusione salina di cui alla nota del Dipartimento Ambiente sopra richiamata;

di condividere tutte le controdeduzioni puntualmente formulate sulle osservazioni pervenute dal Consiglio dell’Ente parco con deliberazione n. 56 del 28 novembre 2007;
4
Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 27 novembre 2009, riassunta ai sensi dell’articolo 82, comma 1 del Regolamento interno, preventivamente esaminata dalla VI Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 27 luglio 2010;
D E L I B E R A
1.
di approvare per le ragioni indicate in premessa la variante adottata dal Consiglio dell’Ente parco di Montemarcello Magra con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 comportante modifiche alle norme tecniche di attuazione del vigente piano del Parco di Montemarcello Magra, modifiche riportate nell’allegato 1 parte integrante e necessaria della presente deliberazione ;
2.
di dare atto che la documentazione della variante normativa del piano del Parco naturale regionale di Montemarcello, come sopra approvata, debitamente vistata dal Dirigente del Servizio Parchi e Aree Protette ed allegata alla preente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, è costituita da:

ALLEGATO 1: modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano del Parco di Montemarcello Magra;

ALLEGATO 2: voto del 24 novembre 2009 n. 5 del Comitato tecnico regionale per il territorio, adunanza generale;

ALLEGATO 3: relazione istruttoria;
3.
di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni.
TCB
- O M I S S I S -
Nessun altro Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.
Procedutosi a regolare votazione, palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza dei due Segretari, si ha il seguente risultato (come da elenco agli atti):
- presenti .................... n. 39
- votanti ...................... n. 33
- voti favorevoli ......... n. 31
- voti contrari ………. n. 2
- astenuti ..................... n. 6
5
Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.
IL PRESIDENTE I CONSIGLIERI SEGRETARI
(Rosario Monteleone) (Francesco Bruzzone)
(Giacomo Conti)
MM/TCB
6
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DI MONTEMARCELLO MAGRA
VARIANTE NORMATIVA
adottata con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra
Sono apportate le seguenti modificazioni alle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco di Montemarcello Magra, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4 agosto 2001, n. 41
1. All’articolo 69, la rubrica “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (ACsf -4)” è sostituita dalla seguente
“Area contigua a regime speciale di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ACsf -4) - ‘Parco Nautico della Magra’ ”;
2. Al comma 4 dell’articolo 83, il periodo “L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.” è sostituto dal seguente:
“Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”
3. Al comma 6 dell’articolo 83, dopo le parole “attività nautiche esistenti.” è aggiunto il seguente periodo:
“In sede di approvazione dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione dei medesimi strumenti.”
REGIONE LIGURIA
COMITATO TECNICO REGIONALE PER
IL TERRITORIO
ADUNANZA GENERALE
Voto n…5.. del 24 novembre 2009
7
allegato a …….
Variante normativa al Piano del parco naturale regionale di Montemarcello Magra (adottata dal Consiglio Ente Parco con delib. n. 37 del 12 luglio 2007)
RELATORE: Arch. Federico Beltrami, Dirigente Servizio Parchi e Aree Protette
Il Comitato tecnico regionale per il territorio
In Adunanza generale
Premesso
che la legge regionale 22.2.1995 n. 12 “Riordino delle aree protette” indica nel Piano del parco il principale strumento di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette, dettando al riguardo contenuti, modalità di approvazione e di revisione, rapporti con gli altri atti di pianificazione del territorio (articoli 17, 18 e 20);
che la legge regionale 6.4.1999 n. 11 “Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio”, all’art. 2 ha affidato al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, in Adunanza Generale, il compito di esprimere il parere sui piani delle aree protette;
che il Piano del Parco di Montemarcello Magra è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4 agosto 2001 n. 41;
Rilevato
che il Piano del Parco di Montemarcello Magra indica, quale obiettivo strategico da conseguire, il riordino generale degli approdi e delle infrastrutture a servizio della nautica da diporto collocati lungo le sponde del Fiume Magra, prevedendo in particolare, fra le altre opere, la realizzazione di un “Polo Nautico” collocato nella parte fociva (località Fiumaretta, componenti 1/20 ed 1/21 del Piano);
che la società “Marinella spa” in data 3.8.2004 ha presentato, per l’approvazione mediante procedimento concertativo, un progetto complessivo riguardante la valorizzazione delle aree di proprietà comprese fra le località Fiumaretta e Marinella del Comune di Ameglia, progetto di cui era parte anche la realizzazione del “Polo nautico” sopra richiamato;
che, al termine di un lungo e complesso iter istruttorio, in data 4.4.2007 i soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi - Regione Liguria, Provincia della Spezia, Ente parco, Comuni di Ameglia e Sarzana, Società “Marinella Spa” – hanno concluso la fase preliminare con la sottoscrizione di un documento nel quale si esprime una prima condivisione di massima del progetto, così come rielaborato dalla Società proponente (Masterplan 2007), e si individuano gli adempimenti a carico della medesima proponente, nonché l’iter procedurale per dare avvio ad un Accordo di Pianificazione;
8
che, in particolare, la Regione Liguria e l’Ente parco hanno espresso il proprio, condizionato, assenso alla sottoscrizione del citato documento rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale 3.4.2007 n. 352 e con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 13 del 29 marzo 2007;
che lo stesso Ente parco, in tale occasione, si impegnava ad adottare alcuni adeguamenti alla normativa del proprio Piano, in modo da non escludere a priori alcune soluzioni prefigurate nel Masterplan 2007 risultate in contrasto con il Piano del parco vigente;
Viste
la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra n. 37 del 12 luglio 2007 con la quale, in attuazione degli impegni sopra ricordati, è stata adottata, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 22.2.1995 n. 12 e s.m., una proposta di modifica degli articoli 69 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile all’area contigua del cosiddetto “Polo Nautico” di Fiumaretta;
la deliberazione del medesimo Consiglio n. 56 del 28 novembre 2007 con la quale, a conclusione del previsto iter di pubblicazione, l’Ente parco esprime il proprio parere in merito alle osservazioni pervenute e dispone la trasmissione degli atti alla Regione per l’approvazione della variante al Piano così adottata;
la documentazione relativa alla variante pervenuta in allegato alla nota dell’Ente parco prot. n. 3673 del 10 dicembre 2007;
la specificazione del comparto della “Marina di Fiumaretta” del Masterplan 2007 presentata dalla Società Marinella in data 3 luglio 2009 e la sua successiva integrazione in data 3/10/2009, contenente l’aggiornamento delle analisi sull’intrusione salina rispetto alla nuova ipotesi progettuale;
la nota del Dipartimento Ambiente 4.11.2009 n. 30194 con la quale, nel fornire gli esiti di altri studi sul cuneo salino commissionati dalla stessa Regione Liguria nell’ambito di un Programma di azione locale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, si precisa che detti studi regionali non risultano ostativi all’ulteriore corso della variante al Piano del parco e che, per quanto riguarda invece la procedura di VAS (Valutazione ambientale strategica), essa sarà avviata in sede di Accordo di Pianificazione successivamente all’approvazione della medesima variante;
la “Relazione istruttoria” predisposta dalla competente struttura regionale, costituente parte integrante del presente voto come “Allegato 1”;
Considerato
che l’adozione della variante al Piano del Parco di Montemarcello Magra di cui alla citata deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n: 37 è avvenuta in conformità alle disposizioni della l.r. 12/1995 e dello Statuto dell’Ente parco;
che detta variante consiste in una nuova formulazione dei commi 4 e 6 dell’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, nonché della modifica della sola rubrica dell’art. 69;
che, in particolare, nel comma 4 dell’art. 83, la disposizione che precluderebbe la trasformazione morfologica da terra ad acqua della componente 1/20 (Area Contigua a regime speciale dei Servizi
9
della Nautica - AC-sf4) viene così modificata “Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”
che la variante discende dalla necessità di poter prefigurare e di comparare, sulla base di tutti gli approfondimenti necessari, anche scenari ulteriori rispetto a quello delineato nel Piano, che al momento della sua concreta traduzione progettuale si è rivelato essere di difficile realizzazione sotto diversi fattori;
che la variante non modifica i parametri previsti nelle tabelle 1 e 2 dell’art. 83 delle Norme del Piano, ed in particolare quelli relativi al dimensionamento della darsena e alla sua capacità di ospitare un massimo di n. 831 “posti barca equivalenti”, 100 dei quali destinati alla ricollocazione di posti barca attualmente presenti in ambiti non conformi con il Piano del parco;
che la variante risulta coerente con l’obiettivo strategico perseguito dal Piano del parco di riorganizzare e riordinare il settore degli approdi e dei servizi in genere della nautica da diporto lungo le rive del fiume Magra, unificati sotto la denominazione di “Parco nautico della Magra”, classificato come porto con funzione turistica da diporto di categoria II - classe III di cui alla legge 84/1994 (porto a rilevanza regionale ed interregionale);
che, peraltro, come espressamente indicato nella nuova formulazione del comma 4 dell’art. 83 sopra richiamata, l’eventuale prolungamento di una darsena oltre la strada che separa le Componenti 1/20 e 1/21 resta subordinato al positivo esito rispetto ad altri, determinanti aspetti, quali quelli relativi al Piano di Bacino, alla tutela del paesaggio, alla tutela della biodiversità in relazione al Sito di interesse comunitario presente nelle aree interessate dal Polo Nautico, alla problematica del cuneo salino, per quanto appaiano non ostativi i primi rilievi aggiornati, aspetti che meglio potranno essere approfonditi in sede di Valutazione ambientale strategica nella fase di avvio del previsto Accordo di pianificazione;
Ritenuto
che la variante adottata dall’Ente Parco sia condivisibile per le considerazioni sopra enunciate, ed in particolare perché tale variante è coerente con l’obiettivo strategico del riassetto fluviale perseguito dal Piano del Parco e con gli esiti sottoscritti dalla Regione nel citato documento conclusivo della Conferenza preliminare dei Servizi del 4.4.2007, ed è compatibile con i dati aggiornati sull’intrusione salina di cui alla nota del Dipartimento Ambiente 30194/2009 sopra richiamata;
che sia inoltre da condividere il parere sulle osservazioni espresso dall’Ente parco in data 28 novembre 2007;
che sia quindi opportuno esprimere parere favorevole all’ulteriore corso del procedimento di approvazione delle modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco di Montemarcello Magra in esame, secondo quanto specificato nella Relazione istruttoria, Allegato n. 1 costituente parte integrante del presente voto.
Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto
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ESPRIME
parere favorevole all’ulteriore corso della variante adottata dal Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra n. 37 del 12 luglio 2007 comportante modifiche alle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano del Parco di Montemarcello Magra, secondo quanto specificato nella Relazione istruttoria, Allegato n. 1 del presente Voto.
11
PIANO DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DI MONTEMARCELLO MAGRA
VARIANTE NORMATIVA
adottata con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 del Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra
PARERE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE PER IL TERRITORIO
AI SENSI DELL’ART.18 COMMA 2 DELLA L.R. 22.02.1995 n.12 “RIORDINO DELLE AREE PROTETTE”, COME MODIFICATO DALLA LETTERA G, COMMA 1, ART.2 DELLA L.R. 6.4.1999 n.11 “RIORDINO DEGLI ORGANI TECNICI COLLEGIALI OPERANTI IN MATERIA DI TERRITORIO”.
VOTO N. 5 DEL 24 NOVEMBRE 2009
ALLEGATO 1
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Sommario:
Premesse: Il Piano del parco
Il “Polo nautico” di Fiumaretta
Il Progetto Marinella
La Variante Procedimento
Contenuto
Valutazione
Valutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni dell’Ente parco
Valutazione conclusiva
Testo della Variante
Testo integrato
12
Relatore arch. Federico Beltrami, contributi di: dott. Stelio Cioli, dott.ssa Paola Carnevale;
Genova, 23 novembre 2009
PREMESSE
Il Piano del parco
Il Piano del Parco di Montemarcello Magra è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4 agosto 2001 n. 41.
Tale Piano indica, quale obiettivo strategico per il Parco, il riordino generale degli approdi e delle infrastrutture a servizio della nautica da diporto collocati lungo le sponde del Fiume Magra, prevedendo in particolare:

la presenza di un limite per la navigabilità a motore, in località Falaschi di Sarzana (art. 68, c. 6), nella posizione già individuata dal precedente Piano del parco della Magra approvato con D.C.R. n. 151/1988;

la razionalizzazione degli impianti nautici esistenti, al di sotto del suddetto limite di navigazione, e la realizzazione di nuovi impianti, secondo i parametri indicati nella tabella 2 dell’art. 83 delle Norme del Piano, per un totale di 2.288 posti barca equivalenti (PE12) di cui 1.514 in darsene;

il “Parco Nautico della Magra”, derivante dall’insieme degli impianti nautici riorganizzati, classificato come porto turistico di categoria II, classe III (rilevanza regionale e interregionale) ai sensi dell’art. 4 della legge 84/1997;

la ricollocazione dei posti barca esistenti in ambiti non conformi al Piano negli impianti riordinati o realizzati ex novo, per un totale di n. 230 PE12, secondo i parametri indicati nella tabella 1 dell’art. 83;

la predisposizione da parte dell’Ente Parco di un Piano guida della Nautica, quale strumento conoscitivo e gestionale del riordino in questione (art. 68, c. 3 delle Norme);

il rinvio ad atti di pianificazione urbanistica per il dettaglio delle trasformazioni e realizzazioni.
L’unità di misura “posto barca equivalente da 12 metri o PE12” è quella utilizzata dal Piano di Coordinamento della Costa della Regione Liguria.
Il “Polo nautico” di Fiumaretta
Il più rilevante degli impianti nautici previsti dal Piano, di nuova costruzione, è quello previsto in sponda sinistra alla foce del Magra, in località Fiumaretta del Comune di Ameglia, denominato “Polo Nautico”.
Si tratta di aree facenti parte del compendio di beni della Tenuta di Marinella, interessante esempio ottocentesco di colonia agricola di ispirazione utopistica, di proprietà della Società Marinella Spa del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
Tale impianto interessa due distinte zone del Piano:

la “componente 1/21”, appartenente al parco naturale e classificata come “Area di sviluppo degli impianti e delle attrezzature per la nautica (AS-sf4)” (art. 68 delle Norme);

la “componente 1/20”, limitrofa alla precedente e separata dalla strada provinciale di Bocca di Magra, esterna al parco naturale in quanto classificata come “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (AC-sf4)” (art. 69 delle Norme).
L’insieme delle due componenti costituisce un “Distretto di Trasformazione” (artt. 81 e 83) ed ha una superficie di 31,18 ettari.
13
il Distretto comporta la realizzazione ex novo di una darsena e di servizi per la nautica, per un totale di 831 PE12, dei quali 100 in ricollocazione da altri ambiti (tabelle 1 e 2 dell’art. 83).
Secondo il Piano del parco vigente, la trasformazione da terra in acqua è però limitata alla sola componente 1/21, mentre la componente 1/20 è destinata ad ospitare i servizi (art. 83, c. 4).
Il Piano del parco definisce come area contigue a regime speciale le aree contigue (art. 32 della legge 394/1991) che hanno gran parte dei medesimi valori delle confinanti fasce di protezione del parco naturale e che, a seguito di un apposito accordo fra Ente Parco e Comune interessato, sono gestite dall’Ente parco stesso per quanto riguarda indirizzi normativi, interventi e controlli.
Il Progetto Marinella
La società “Marinella spa” in data 3.8.2004 presentava istanza di attivazione di un procedimento concertativo volto all’approvazione di un progetto unitario relativo alle aree di proprietà comprese fra le località Fiumaretta e Marinella del Comune di Ameglia, proposta di cui era parte anche la realizzazione del “Polo nautico”.
Al termine di un lungo e complesso iter istruttorio e sulla base di un progetto rielaborato rispetto a quello inizialmente proposto dalla Società, in data 4.4.2007 veniva siglato dai soggetti partecipanti alla Conferenza preliminare dei Servizi - Regione Liguria, Provincia della Spezia, Ente parco, Comuni di Ameglia e Sarzana, Società “Marinella Spa” – un Documento conclusivo nel quale si esprimeva una prima condivisione di massima del progetto, così come rielaborato dalla Società proponente (Masterplan 2007), e si individuano gli impegni e le opere a carico della medesima proponente, nonché l’iter procedurale per dare avvio ad un Accordo di Pianificazione.
In particolare, la Regione Liguria e l’Ente parco avevano espresso il proprio, condizionato, assenso alla sottoscrizione del citato documento rispettivamente con deliberazione della Giunta Regionale 3.4.2007 n. 352 e con deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 13 del 29 marzo 2007.
Il Masterplan, in relazione al Polo Nautico, si limitava a prefigurare l’ipotesi che la darsena potesse estendersi anche oltre la strada provinciale, interessando quindi la componente 2/20 del Piano del parco, nella quale tale trasformazione morfologica non sarebbe stata permessa.
Questa scelta progettuale era giustificata dalla impossibilità oggettiva di realizzare la darsena nell’area lungo fiume per le difficoltà, i tempi ed i costi della ricollocazione degli insediamenti presenti nella componente 1/21; per contro, lo scavo della darsena oltre la strada provinciale poteva comportare serie conseguenze di tipo idraulico, in specie aggravando la già intensa penetrazione del cosiddetto “cuneo salino”, l’ingresso cioè delle acque di mare nelle falde della piana sarzanese.
In assenza di più adeguati studi e valutazioni, il Masterplan rinviava quindi la definizione più precisa del progetto alla fase del successivo Accordo di Pianificazione (art. 57 della Legge urbanistica regionale n. 36/1997).
Il primo passo di questa nuova fase, secondo il documento sottoscritto il 4.4.2007, doveva essere costituito dall’adozione da parte dell’Ente parco di un’apposita variante al Piano del parco, volta a non escludere a priori la realizzazione della darsena nella “componente 1/20” ed intesa come propedeutica per l’avvio dell’Accordo di Pianificazione.
E’ da tenere presente inoltre che una tale ipotesi progettuale risultava in contrasto anche con il Piano Stralcio dell’Assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Magra, approvato con deliberazioni dei Consigli regionali di Toscana e Liguria rispettivamente n. 69/2006 e 24/2006.
Infatti, il progetto del Polo nautico si collocava in aree che il PAI aveva identificato come:
14

Fascia di Riassetto Fluviale (FRF) che comprende l’alveo in modellazione attiva e le aree esterne ad esso necessarie per l’adeguamento del corso d’acqua all’assetto definitivo previsto dal presente Piano e per la sua riqualificazione ambientale (corridoio ecologico), ovvero le aree necessarie al ripristino dell’idonea sezione idraulica, tutte le forme riattivabili durante gli stati di piena, nonché alcune aree limitrofe al corso d’acqua ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico - ambientale e/o aree degradate e/o di interesse per la ricarica della falda di pianura.

Zone ad elevata o molto elevata pericolosità idraulica (PI4), inondabili con tempo di ritorno uguale a 30 anni.

Zone a pericolosità idraulica media (PI3) inondabili con tempo di ritorno uguale a 200 anni.
L’eventuale sconfinamento della darsena dalla FRF nella zona PI3 comporterebbe quindi la necessità di apposita variante al PAI.
LA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO
Procedimento
In attuazione degli impegni sottoscritti, il Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra, con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007, adottava una proposta di modifica degli articoli 69 e 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco, riguardanti la normativa applicabile al Distretto di Trasformazione del “Polo Nautico” di Fiumaretta.
Tale variante risulta essere stata regolarmente pubblicata per trenta giorni, a norma dell’articolo 18 della l.r. 22.2.1995 n. 12 e s.m, presso le sedi dell’Ente parco, della Provincia, delle comunità Montane Alta Val di Vara, Media e Bassa Val di Vara, di tutti i comuni del Parco e della Val Magra, anche non appartenenti al Parco stesso (Ameglia, Arcola Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Follo, Lerici, Maissana, Ortonovo, Pignone, Ricco del Golfo, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure).
Nei termini previsti dal citato articolo 18 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
1.
Autorità di Bacino interregionale del fiume Magra;
2.
Italia Nostra;
3.
Legambiente Liguria
4.
Verdi della Spezia e dell’Alta Val di Vara (in forma non sottoscritta).
Con deliberazione del Consiglio n. 56 del 28 novembre 2007 l’Ente Parco ha espresso il proprio parere in merito alle osservazioni, nei termini seguenti:
1.
Autorità di Bacino: accolte, in quanto trattasi di osservazioni che risultano compatibili con quanto previsto dalla variante;
2.
Italia Nostra: respinte
3.
Legambiente respinte
4.
Verdi della Spezia: non ricevibile, in quanto non sottoscritta.
Gli atti sono stati trasmessi alla Regione con nota n. 3673 del 10.12.2007 per la definitiva approvazione.
Con atto interno n. 14 del 15.2.2008, la Giunta regionale ha dettato alcuni orientamenti operativi per l’esame della variante, indicando la necessità di acquisire un progetto di maggior dettaglio del
15
comparto del Polo nautico per poter disporre di esaurienti e comparati parametri valutativi per le decisioni regionali di ordine ambientale, paesistico, urbanistico e occupazionale, di acquisire dati aggiornati sulla questione del cuneo salino e, infine, di sottoporre a VAS (Valutazione ambientale strategica) l’Accordo di Pianificazione fin dal suo avvio, secondo le nuove disposizioni dettate dal D. Leg.vo 16.1.2008 n. 4.
Nelle more della redazione del progetto come sopra richiesto e degli approfondimenti sulle problematiche della intrusione salina nella piana sarzanese, l’Ente parco, con deliberazione del Consiglio 31.7.2008 n. 35, approvava il Piano Guida della Nautica, a seguito di una procedura di VAS sperimentalmente effettuata in accordo con la Regione, quale strumento di gestione del processo di riordino degli impianti nautici e di ricollocamento di quelli incompatibili o comunque in contrasto con le norme del Piano del Parco.
In data 3 luglio 2009 la Società Marinella ha presentato una ipotesi progettuale della “Marina di Fiumaretta” quale specificazione per tale comparto del Masterplan 2007, integrandola in data 3/10/2009 con l’aggiornamento delle analisi sull’intrusione salina rispetto alla nuova ipotesi progettuale.
Infine, il Dipartimento Ambiente con nota 4.11.2009 n. 30194 ha fornito gli esiti di altri studi, svolti dalla Regione stessa nell’ambito di un Programma di azione locale in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente inerenti le problematiche di intrusione salina nella piana terminale del Fiume Magra. Con tale nota, il Dipartimento ha confermato che detti studi regionali non risultano ostativi all’ulteriore corso della variante al Piano del parco, ed ha altresì precisato che la procedura di VAS deve essere applicata in sede di Accordo di Pianificazione successivamente all’approvazione della medesima variante.
Contenuto
La variante consiste in una nuova formulazione dei commi 4 e 6 dell’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione del Piano, nonché della modifica della sola rubrica dell’art. 69, come meglio evidenziato neglia allegati 1 e 2 della presente Relazione.
Con tali modifiche può essere superato il limite posto dal Piano attualmente in vigore della trasformazione da terra ad acqua della componente 1/20 del Distretto di Trasformazione denominato “Polo Nautico” di Fiumaretta, sopra descritto. E’ quindi possibile prefigurare scenari ulteriori rispetto a quello delineato nel Piano vigente, così da poterne comparare meglio pregi e limiti, sulla base di analisi e valutazioni appositamente acquisite.
Restano invece invariate tutti le altre disposizioni inerenti il Distretto di Trasformazione, ed in particolare tutti i parametri indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’art. 83 delle Norme di Piano, quali:

superficie acquea massima: 40% della superficie territoriale delle componenti 1/20 ed 1/21, e cioè 124.720 mq su 311.800 mq;

realizzazione di massimo 831 posti barca equivalenti (PE12);

di cui 100 PE12 destinati ad ospitare imbarcazioni in ricollocamento da altri ambiti.
Infine, con la nuova formulazione del comma 6 dell’art. 83, viene fatto obbligo di prevedere, all’interno degli strumenti urbanistici operativi che disciplineranno in dettaglio gli interventi di realizzazione o riqualificazione degli impianti nautici, una procedura, coerente con le sopra richiamate Linee guida della Nautica, che consenta di attuare gli adeguamenti, i trasferimenti e le ricollocazioni nel modo più razionale e indolore per le attività coinvolte.
Valutazione
16
La variante adottata dall’Ente parco risulta coerente con l’obiettivo perseguito dal Piano del parco di riorganizzare e riordinare il settore degli approdi e dei servizi in genere della nautica da diporto lungo le rive del fiume Magra, unificati sotto la denominazione di “Parco nautico della Magra”, classificato come porto con funzione turistica da diporto di categoria II - classe III di cui alla legge 84/1994 (porto a rilevanza regionale ed interregionale).
Tale obiettivo comporta la necessità di realizzare ex novo anche alcune darsene, fra cui la più importante risulta quella del cosiddetto “Polo Nautico”, destinata ad ospitare da sola poco meno della metà delle “ricollocazioni” dei posti barca ora ospitati in ambiti non ammessi dal Piano.
E da tenere presente inoltre che il Piano definisce l’entità della trasformazione territoriale solo in riferimento agli approdi, ed agli standard essenziali di verde e parcheggi, lasciando alla pianificazione urbanistica la definizione delle rimanenti grandezze di una pluralità di destinazioni, come servizi, residenze, infrastrutture, ecc (art. 68, c. 9).
In altri termini, ciò che è rilevante per il Parco è giungere ad una riqualificazione ambientale e, per quanto possibile, naturalistica, dell’asta fluviale, a partire dal riordino degli approdi.
In questo contesto, l’eventualità di una darsena collocata non più sulla sponda, ma all’interno di un’area classificata come contigua, non appare in conflitto con aspetti essenziali del Piano del Parco, ed anzi rappresenta una delle possibili varianti dello scenario che detto Piano prefigura ed auspica.
E’ ben vero che il Piano approvato nel 2001 escludeva l’eventualità della darsena oltre strada, ma certo non in nome della conservazione della componente 1/21, essendo quest’ultima esplicitamente destinata ad ospitare quanto necessario ad una “marina” di cospicue dimensioni, dai servizi nautici alle attività commerciali, direzionali, alla residenza stessa.
La scarsa percorribilità della scelta indicata nel Piano del 2001 suggerisce oggi di comparare tale scelta con altre, possibili soluzioni alternative, delineate nei loro aspetti essenziali nel Masterplan 2007 come integrato nel luglio 2009.
In questo senso, la variante al Piano non intende dare un giudizio di merito definitivo su tali soluzioni alternative, ma intende piuttosto consentire che esse siano sviluppate appieno per essere meglio valutate sotto tutti i profili, quelli del Parco e non solo.
Decisivi e da approfondire ulteriormente restano infatti gli aspetti relativi al Piano di Bacino, alla tutela del paesaggio, alla tutela della biodiversità in relazione al Sito di interesse comunitario presente nelle aree interessate dal Polo Nautico, alla stessa problematica del cuneo salino, per quanto confortanti appaiano i primi dati aggiornati, sia forniti dalla Società Marinella, sia raccolti dalla Regione Liguria.
La sede appropriata per tali approfondimenti risulta essere, una volta approvata la variante al Piano del parco, l’Accordo di Pianificazione (art. 57 della l.r. 36/1997) e, più specificamente, all’interno della procedura di VAS che deve attivarsi contestualmente all’avvio formale di tale Accordo.
Valutazione delle osservazioni e delle controdeduzioni dell’Ente parco
Alla luce di quanto sopra, le osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Verdi La Spezia) non paiono pertinenti, in quanto volte piuttosto a censurare una soluzione progettuale, quale quella della darsena oltre strada, piuttosto che la variante al Piano del parco nella sua reale portata, che, si ripete, è quella per un verso di confermare la scelta strategica
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del Polo Nautico quale elemento centrale ed imprescindibile dell’obiettivo di riordino degli approdi del fiume Magra e, per altro verso, di consentire la puntuale valutazione di scelte anche alternative a quelle fissate nel Piano del 2001, in particolare in sede di procedura VAS.
Per quanto riguarda l’osservazione dell’Autorità di Bacino, si prende atto in particolare che una eventuale darsena oltre strada comporterebbe una variante al Piano di Bacino esistente. Il Piano del parco, all’art. 3 delle Norme, afferma del resto in modo esplicito che le proprie previsioni in materia di acque sono applicabili solo se comprese o compatibili con il Piano di Bacino, risolvendo in tal modo possibili conflitti fra i due strumenti.
Si concorda quindi con il parere espresso dal Consiglio dell’Ente parco con deliberazione n. 56 del 28 novembre 2007 circa le osservazioni sopra richiamate.
VALUTAZIONE CONCLUSIVA
Si ritiene che la variante al Piano del Parco adottata dal Consiglio dell’Ente Parco di Montemarcello Magra con deliberazione n. 37 del 12 luglio 2007 sia condivisibile per i motivi illustrati nella presente relazione.
Allegati:
1.
testo della variante normativa
2.
testo integrato degli articoli del piano del Parco modificati dalla variante
Allegato 1
Testo della variante normativa
Sono apportate le seguenti modificazioni alle Norme tecniche di attuazione del Piano del parco di Montemarcello Magra, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3-4- agosto 2001, n. 41
1. All’articolo 69, la rubrica “Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (ACsf -4)” è sostituita dalla seguente
“Area contigua a regime speciale di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ACsf -4) - ‘Parco Nautico della Magra’ ”;
2. Al comma 4 dell’articolo 83, il periodo “L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.” è sostituto dal seguente:
“Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).”
3. Al comma 6 dell’articolo 83, dopo le parole “attività nautiche esistenti.” è aggiunto il seguente periodo:
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“In sede di approvazione dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione dei medesimi strumenti.”
Allegato 2
Piano del Parco di Montemarcello Magra
Variante adottata con Deliberazione del Consiglio dell’Ente parco n. 37 del 12 luglio 2007
(Viene modificata esclusivamente la rubrica dell’articolo 69):
Art. 69 Area Contigua a regime speciale dei Servizi della Nautica (ACsf -4) Area contigua a regime speciale di sviluppo degli impianti ed attrezzature per la nautica (ACsf -4) “Parco Nautico della Magra”
1. Per quanto riguarda l'area Contigua a regime Speciale dei Servizi alla Nautica il Piano, pur rimandando al P.U.C. la definizione di dettaglio dei parametri quantitativi, indica la localizzazione di un'area di interscambio di fruizione pubblica in adiacenza all'area archeologica di Porto San Maurizio.
2. Il Piano suggerisce altresì al P.U.C., di prevedere in caso di ineffettualità delle previsioni relative al complesso dell'impianto nautico previsto, di sottoporre l'intera Area contigua o parte di essa a Trasformabilità Condizionata significando con tale dizione la non necessarietà della trasformazione da agricola a Servizi Nautici nel caso il Distretto non avesse esiti programmati.
3. Per le finalità generali perseguite dal Parco e le finalità specifiche indicate nel presente articolo, la gestione dell’area contigua a regime speciale, in riferimento alla formulazione degli indirizzi pianificatori, alla realizzazione degli interventi e all’esercizio dei controlli, sarà affidata all’Ente Parco sulla base di un’intesa con il Comune territorialmente interessato sancita mediante l’appropriato procedimento speciale di pianificazione territoriale, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia urbanistica.
4. L’accordo di cui al precedente comma dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano. In attesa della sottoscrizione dell’accordo, l’area contigua è assimilata alle aree contigue a regime normale, ferme restando in ogni caso le finalità e le limitazioni indicate nel presente articolo. Scaduto inutilmente il predetto termine per la sottoscrizione, l’area in questione diviene ad ogni effetto parco naturale regionale e classificata nella pertinente fascia di protezione di cui all’articolo 68.
(Vengono introdotte modifiche ai commi 4 e 6 dell’art. 83).
Art. 83 Aree di Sviluppo degli impianti ed attrezzature della nautica
1. Il Piano con riferimento alla Tab. 1:
19
20
a)
perimetra come Distretti di Trasformazione o Ambiti di mantenimento e consolidamento di attività nautiche esistenti o di nuovo impianto aree da confermare o destinare ex novo agli impianti di cui all'art. 68;
b)
esprime in PE 12 (Posti barca equivalenti = 12mt di lunghezza) la quantità max. di unità rilocalizzabili nei diversi impianti previsti.
c)
Indica per i Distretti e gli ambiti sottoelencati le relative procedure di attuazione:

Concessione Convenzionata

P.U.O./S.U.A.

P.U.O./S.U.A. Condizionato da interventi dell'autorità di Bacino
Tabella 1
sponda destra
Denominazione
Indirizzo
Ricollocazione
(n°PE )
Procedure di attuazione
Darsena Bocca di Magra
Ambito di Consolidamento
Concessione Convenzionata
Pantalè
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
ARNAV
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Area “ Mammellone”
Distretto di Trasformazione
100
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Marina 77
Ambito di Consolidamento
Concessione Convenzionata
Sponda sinistra
Labornaves
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.
Polo Nautico
Distretto di Trasformazione
100
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Marina Colombiera/2000
Distretto di Trasformazione
30
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Garbini
Ambito di Mantenimento
Concessione Convenzionata
Metalcost
Distretto di Trasformazione
S.U.A/P.U.O.condizionato int. A.B.
Marina 3B
Ambito di Mantenimento
Concessione diretta
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2. La Tabella seguente, con riferimento all'Unità di Misura Pe 12 (Posto Barca equivalente di lunghezza 12mt.) assunta come standard dal PTC della Costa della Regione Liguria indica, nell'ordine
a) l'ubicazione della Componente interessata dagli interventi previsti;
b) la denominazione dell'impianto;
c) la Tipologia di impianto previsto;
d) i metri lineari di sponda nel caso di Impianti nautici del tipo approdo/ormeggio;
e) la capacità in PE12 considerando una dimensione in larghezza di 6mt x posto;
f) la Superficie territoriale complessiva perimetrata come Distretto;
g) la dimensione della trasformazione morfologica ammessa
h) la capacità in PE12 considerando uno standard di 150mq/PE12;
i) le superfici minime a parcheggio (per parch.a rotazione e non esclusivi) rapportate al n° di posti barca ;
l) le aree di verde rapportate al n° di posti barca.
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Tab. 2
N°codice
Denominazione
Tipologia di Impianto Nautico
Sponda (S)
(PE 12) postibarca
St
Specchio Acqueo
(PE 12) postibarca
Aree a
Parcheggio
Aree Verdi
componente
ml.
equivalenti
mq.
(SA) max.
equivalenti
mq.
mq.
1.3
Darsena di
darsena (semplice)
esistente
SA /150
Bocca di Magra
23.600
19.200
128
0
0
1.5
Ormeggi sponda
approdo-ormeggio-
S / 6
50mq x PE
destra
rimessaggio (semplice)
1.050
175
9.400
0
8750
1.6
Pantalé
MARINA
40% ST
SA /150
15 mq x PE
30 mq x PE
25.700
10.280
69
2.056
2.070
1.9
Ormeggi sponda
approdo-ormeggio-
S / 6
destra
rimessaggio (semplice)
604
101
0
0
1.10
darsena (semplice)
40% ST
15 mq x PE
15 mq x PE
Arnav
45.700
18.280
122
1.828
1.830
1.11
approdo-ormeggio-
S / 4
15 mq x PE
30 mq x PE
"Mammellone"
rimessaggio (strutturato)
955
239
108.500
3.581
7.170
1.12
Marina 77
approdo-ormeggio-
S / 4
15 mq x PE
15 mq x PE
rimessaggio (strutturato)
315
79
29.700
1.181
1.185
1.13
Marina 3B
MARINA
esistente
SA /150
106.800
16.180
108
0
0
1.15
Metalcost
MARINA
40% ST
SA /150
15 mq x PE
30 mq x PE
58.500
23.400
156
4.680
4.680
1.16
Garbini
approdo-ormeggio-
S / 4
15 mq x PE
15 mq x PE
rimessaggio (strutturato)
210
53
8.500
788
795
1.17/17a
Ormeggi
approdo-ormeggio-
S / 6
sponda sinistra
rimessaggio (semplice)
125
21
0
0
1.18
Marina
MARINA
40% ST
15 mq x PE
15 mq x PE
Colombiera
37.600
15.040
100
1.504
1.500
1.20/21
"Polo nautico"
MARINA
311.800
40% ST
15 mq x PE
15 mq x PE
(compreso AC)
124.720
831
12.465
12.465
1.22/22a
Ormeggi
approdo-ormeggio-
S / 6
50mq x PE
sponda sinistra
rimessaggio (semplice)
545
91
7.300
0
4.560
1.23
Labornaves
club nautico
S / 6
15 mq x PE
15 mq x PE
92
15
9.100
225
225
Totale ml ormeggi
Totale PE su sponda
Totale aree destinate alla nautica
Totale specchi d'acqua
Totale PE in darsena
Totale aree a parcheggio
Totale aree verdi
TOTALE
3.896
774
782..200
227.100
1.514
24.960
45.220
23
24
Totale PE
2.288
3. La capacità di carico complessiva in caso di realizzazione totale degli Interventi previsti dal Piano è pari a 2.288 PE12.
Tale valore viene assunto come misura limite della capacità di carico del sistema fluviale.
4. Per quanto attiene le quantità massime di trasformazione morfologica (da terra ad acqua) l'applicazione di un valore percentuale all'intero perimetro del Distretto di cui alle componenti 1/20-1/21 (Marina di Fiumaretta) composto da Area di Sviluppo ed Area Contigua è adottato per semplicità di funzionamento;
L'applicazione di tale meccanismo non deve in alcun modo consentire la trasformazione morfologica da terra ad acqua nell'area Contigua destinata unicamente alla realizzazione dei Servizi alla Nautica e non alla realizzazione di specchi d'acqua.
Un eventuale interessamento di una parte dell’area contigua dalla trasformazione morfologica di cui sopra potrà essere consentito esclusivamente se propedeutica alla realizzazione degli obiettivi di tutela del Parco così come descritti ai commi 5, 6, 7, 8 dell’art. 1 delle presenti norme e se e solo se coerente con la previsioni del Piano di Bacino, con le normative vigenti in materia di conservazione della Biodiversità (Direttiva Habitat e relative norme) e non incida negativamente con le problematiche riguardanti la salvaguardia delle risorse idriche (cuneo salino etc).
5. Per quanto riguarda le attività nautiche i requisiti ambientali richiesti sono relativi ai Sistemi di Gestione Ambientale già adottati nell'ambito delle certificazioni ISO 14001 che in via esemplificativa , ma non limitativa sono di seguito elencati:
- le acque del porto e quelle prospicienti non sono visivamente inquinate (il controllo di qualità delle acque deve essere riferito a indicatori biologici sperimentati);
- le fognature non sversano nel porto;
- presenza di attrezzature per la raccolta di residui di olio, vernici e prodotti chimici;
- salvagenti e attrezzature di pronto intervento;
- informazioni ambientali fornite dalla Direzione dell'Impianto ;
- possibilitá di smaltire le acque di sentina e delle toilettes delle imbarcazioni;
- accorgimenti per lo smaltimento dei residui di lavorazione cantieristica;
- le fasce di transizione tra fiume e impianti dovranno essere progettate con tecniche di Ingegneria Naturalistica, favorendo la rinaturalizzazione della sponda.
- Le eventuali nuove costruzioni, ricostruzioni e ristrutturazioni dovranno adottare preferibilmente tecniche di Bio-architettura ed avere omogeneità di trattamento per quanto riguarda i materiali impiegati.
6. Fino alla approvazione dei S.U.A./P.U.O. relativi alle trasformazioni riguardanti le aree di sviluppo della nautica è consentita la permanenza degli impianti e delle attività nautiche esistenti.
In sede di approvazione dei SUA – PUO dovrà essere individuata una procedura in coerenza con le linee guida del Piano della Nautica che definisca le modalità ed i modi di trasferimento e/o adeguamento degli impianti e delle attività esistenti per permettere la continuità delle stesse in fase di attuazione dei medesimi strumenti.
7. Per gli interventi relativi ai Distretti di Trasformazione Nautici ricadenti nel territorio comunale di Ameglia e per i quali la precedente Tabella indica come strumenti di attuazione il S.U.A. o il P.U.O. è consentita l'attivazione della procedura indicata anche in assenza di P.U.C. tramite il ricorso al procedimento semplificato (Conferenza dei Servizi) di cui all'art. 14 della l. n. 7 agosto 1990 n. 241.
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